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Archivio di Stato di Genova

Le reazioni

L’ordine di internamento degli ebrei non rimane senza reazioni. Già il giorno successivo all’emanazione dell’Ordine di Polizia n. 5, quando la disposizione doveva essere conosciuta solo dai vertici delle amministrazioni centrali e locali, una lettera anonima viene inviata al Capo della Provincia di Genova, invitandolo ad agire con cristiana pietà:

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc. 9

 

A Sua Eccellenza il Capo della Provincia di Genova, Albergo Palazzo, via XX Settembre

<1.12.1943>

Al capo della Provincia di Genova

Siete un uomo cristiano: così io penso. Iddio ci donò il divin dono della bontà di quella bontà che purtroppo sembriamo aver dimenticata? Oggi io leggo delle leggi contro gli Ebrei: io sono ariano e puro (così come razza se la razza ariana si ha da chiamare quella che più male commette), e non scorgo per qual fini oscuri si debba perseguitare uomini come noi, / onesti (e forse più) di noi e combattenti fedelissimi e per l’Italia e per il Duce e per il Fascismo. Uomini probi di null’altro colpevoli che di appartenere alla religione ebraica. Ebbene se noi pure appartenessimo a questa razza ebraica, qual colpa ne avremmo? Non è il voler fare un processo a Dio che volle che molti dei nostri simili, nascessero ebrei? Eccellenza! Voi siete certo un ottimo, integerrimo italiano: fate ed agite con bontà! Iddio ve ne darà merito a Voi e ai vostri cari! Siate buono con i buoni innocenti: solo così salveremo l’Italia! Ossequi: un vostro ammiratore.

 

Il Console Generale di Svizzera interviene il 24 gennaio 1944 per sollevare un dubbio giuridico sull’applicazione degli ordini di internamento e confisca dei beni ai cittadini di diversi Stati europei.

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Consolato di Svizzera – Genova

24 gennaio 1944

Eccellenza,

mi viene comunicato, che in altra provincia ai cittadini di razza ebraica appartenenti alla Finlandia, Portogallo, Rumania, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria e Svizzera, non sarebbero applicabili le leggi neofasciste antisemite, e che in particolar modo detti cittadini andrebbero esclusi dall’internamento e dalla confisca dei beni. Lo stesso trattamento varrebbe per gli ebrei conviventi in unioni miste, purché siano stati battezzati cristiani.

Sarò molto grato all’E.V. di volermi far conoscere se le suddette norme trovano applicazione anche in questa Provincia.

Ringrazio vivamente in anticipo.

Cin la massima osservanza.

 

Il Console generale di Svizzera

Firmato Biaggi

 

La richiesta del console, rimasta senza risposta e reiterata il 23 febbraio, riceve infine risposta negativa.

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Consolato di Svizzera

Genova

Genova, 16 febbraio 1944

On.le Prefettura Genova

Eccellenza,

ho l’onore di confermarVi la mia del 24 gennaio u.s. rimasta senza Vostro riscontro.

La domanda che mi sono preso la libertà di indirizzarVi ha origine nel fatto che questo Consolato ha la rappresentanza degli interessi di oltre 20 Nazioni nella mia circoscrizione consolare che si estende da Ventimiglia alla Spezia e mi è stata posta dalle mie Superiorità, ragione per cui Vi sarei molto grato se Vi compiaceste mettermi in condizione di poter rispondere alla richiesta che mi è pervenuta.

Con la massima osservanza.

 

Il Console Generale di Svizzera 

 

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

25/2/44

Ebrei

Al Console Generale di Svizzera

Genova

In risposta a V. lettera 16 c.m., Vi informo che l’art. 7 del Decreto legislativo 4 gennaio 1944-XXII n. 2 sottopone a confisca i beni mobili od immobili tanto i cittadini italiani di razza ebraica quanto quelli di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia. Non esistono nella legge, le distinzioni di cui è cenno nella V. lettera.

 

Il Capo della Provincia

Basile

 

Il 28 febbraio, è lo stesso Questore di Genova a sottoporre all'approvazione di Basile la bozza di una lettera con la quale manifesta al Ministro dell’Interno, senza mezzi termini seppure in forma riservata, le sue preoccupazioni per gli eccessi delle truppe naziste nei confronti degli ebrei italiani. 

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Genova, 28 febbraio 1944

Bozza di lettera da inviare

 

Riservata personale

Genova, li 28 febbraio 1944 – XXII

Eccellenza Buffarini-Guidi

Ministero dell’Interno

Ho il dovere di comunicare all’E.V. che nell’applicazione delle recenti disposizioni a carico di persone di nazionalità italiana appartenenti alla razza ebraica ed a famiglie miste si sono verificati numerosi casi in aperto contrasto con le direttive di codesto Ministero.

L’intervento immediato della polizia germanica, che operò dietro gli elementi comunicati dal Municipio, ma con piena indipendenza e senza chiedere il concorso di quest’Ufficio, causò l’arresto di numerosi ebrei uomini e donne appartenenti anche a famiglie miste, che vennero subito allontanati da questa città e degli arrestati non si ebbe più notizia.

La Questura fermò numerosi ebrei che vennero internati nel campo di concentramento di Chiavari; anche ivi intervenne la polizia germanica, prelevò numerosi ebrei, specialmente uomini, e non si potè sapere dove siano stati trasferiti e cosa di loro sia avvenuto.

Famiglie e parenti chiedono notizie ma non si è in grado di darne perché i tedeschi nulla comunicano sulla sorte dei deportati,

Non diversamente avviene per quanto si riferisce ai mobili che arredavano gli appartamenti di numerosi ebrei, la Polizia germanica sequestra, asporta mobili, ritira chiavi e sugella appartamenti senza nulla comunicare.

Numerosi sono i casi, secondo le disposizioni di codesto Ministero, <che> non dovevano essere soggettati a provvedimenti di rigore sia alle persone che ai loro averi. Invece si rilevano numerose famiglie delle quali il marito ebreo è stato arrestato / e fatto scomparire e qui rimangono la moglie ariana e i figli cattolici nella miseria e nella disperazione. Chiedono notizie e aiuti che non si è in grado di poter dare e invocano l’applicazione dei provvedimenti a loro favore che a noi riesce difficile e in molti casi impossibile.

La Polizia Germanica nella sua attività razziale non suole adoperare alcuna delle discriminazioni impartite da codesto Ministero e adotta provvedimenti che vengono a conoscenza di quest’Ufficio quando i casi vengono in esame per altre e diverse circostanze.

In tali condizioni non si può dare affidamento che le disposizioni di codesto Ministero vengano applicate con uniformità e con quella operosa attività necessaria a conseguire il fine per cui sono impartite.

Alcuni casi vengono definiti regolarmente ma molti restano inguinati nella prima caotica esecuzione e si venne a creare una disparità di trattamento, non imputabile a quest’Ufficio, ma nociva nella valutazione degli interessati abituati a vedere nel Regime Fascista la legalità urgente per tutti.

E’ necessario infine sfatare l’impressione, formatasi negli ambienti imparentati con ebrei che tutti coloro, ebrei o misti, che vennero deportati, siano stati uccisi dal momento che di loro non si sono avute più notizie.

Potete vedere, Eccellenza, in queste condizioni come si può qui svolgere il servizio razziale a  carico degli ebrei e se potete cercare di intervenire per aiutare il nostro diffici-/le compito anche in considerazione di eventuali ripercussioni politiche che la situazione potrebbe avere.

 

Segue, manoscritto:

 

In visione al Capo della Provincia per il benestare e per le varianti del caso.

 

Il 4 marzo è il Tribunale Provinciale Straordinario di Genova a chiedere gli estremi dei provvedimenti legislativi sugli ebrei per poter procedere come di competenza:

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Tribunale Prov. Straordinario

Ore 8,50 del 4/3/1944

Al Capo Gabinetto dell’ecc. il Capo della Provincia Genova

Vi prego disporre a che mi vengano comunicati cola massima cortese urgenza possibile i dati della Gazzetta Ufficiale riportanti i provvedimenti legislativi riguardanti la sorte degli ebrei nonché copie di eventuali circolari del Capo del Governo o del Capo del Partito a riguardo dovendo provvedere per reati in materia connessi a quelli di competenza di questo Tribunale Prov. Straordinario.

Il pubblico accusatore

Aprile

 

T. Cancelliere Capo: Giuliani

R. Di Pardo

 

Le disposizioni successive del Ministero dell’Interno e del capo della Polizia non danno adito a dubbi sulla volontà di procedere nel’esecuzione delle disposizioni, seppure con la gradualità dovuta alla necessità di provvedere all’allestimento dei campi di internamento.

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Ministero dell’Interno

Direzione Generale P.S. Divisione A.G.R. Sezione Seconda

Copia del dispaccio telegrafico Ministeriale in data 7 marzo 1944 ore 19 diretto ai Capi delle Provincia.

3968/442 – In seguito ad analoga comunicazione avutasi dalla Direzione Generale Demografia e Razza et richiamandosi circolare telegrafica 22 gennaio u.s. n. 1412/442 confermasi che ebrei puri tanto italiani che stranieri debbono essere inviati campi concentramento fatta eccezione per vecchi oltre settant’anni et malati gravi.

Rimangono esclusi da tale provvedimento ebrei stranieri coniugati con nazionali ariani aut con cittadini ariani di qualsiasi nazionalità siano originari.

Non vanno inoltre soggetti al medesimo provvedimento coloro che ai sensi legge 14ì3 luglio 1939 – XVII n. 1204 tuttora in vigore hanno ottenuto formale dichiarazione di non (ripetesi non) appartenenza alla razza ebraica. Aggiungesi che regime patrimoniale degli abrei est stato deferito competenza Ministero Finanze et est stato regolato da decreto legislativo del Duce in data 4 gennaio u.s.

 

Capo Polizia

F/to Tamburini

 

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Regia Prefettura di Genova

Telegramma decifrato

Provenienza Valdagnom. I. 613175

25/7/44 18.30

Capi Provincia Italia Repubblicana

109/44/101989. A richiesta Ministero Affari Esteri pregasi comunicare massima urgenza se rispettiva giurisdizione trovisi tuttora internati in comune liberi o campo concentramento ebrei nazionalità germanica indicandone affermativa numero e località in cui risiedono.

 

Capo Polizia Cerruti

 

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35, fasc.10

 

Capo Provincia Genova

27 SCSC =X=150 92 29 1200 Capi Provincia Italia Libera

Nr. 123 disposizioni emanate con ordinanza di polizia in data primo corrente n. 5 nei confronti degli ebrei non hanno dico non hanno subito alcuna modificazione a seguito delle disposizioni emanate con telegramma del capo della polizia punto Queste ultime disposizioni sono di carattere esecutivo et tendono a stabilire una gradualità nell’invio ai campi di concentramento degli ebrei attesa la necessità di approntare gli alloggiamenti secondo ogni norma igienica e funzionale Alt Ministro Interni Buffarini.

Nel cosiddetto “Regno del Sud” le leggi razziali vengono abrogate con i R.D.L. nn. 25 del 2° gennaio 1944 “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1944) e 26 (pubblicato con D.L.L. n. 252 del 5 ottobre 1944).

Abrogazione delle leggi razziali

 

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Ultimo aggiornamento: 09/05/2025