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Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria - Archivio di Stato di Genova

Giornata dei diritti umani 2025

Elaborata nel corso della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini contiene la solenne elencazione dei diritti fondamentali dei cittadini francesi e degli esseri umani. Il suo contenuto, ispirato alla Dichiarazione d’indipendenza americana del 1776, rappresenta uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.

Questa stampa, pubblicata a Nizza dalla stamperia Cougnet Pere & Fils del Dipartimento del Var, riporta solo 16 dei 17 articoli della Dichiarazione dei Diritti approvata il 26 agosto 1789 e non fa alcuna menzione dell’Assemblea Nazionale Costituente. Le sue conclusioni, che seguono l’art. 16, riportano il preambolo della Costituzione Francese del 3 settembre 1791.

Sulla base della Dichiarazione d’indipendenza americana (Bill of Rights) e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è stata elaborata la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni a Parigi, il 10 dicembre 1948, con la risoluzione 219077A: Link

1789-1791

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

ASGe, Archivio Segreto, Confinium, n. 169

 

Cittadini, l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi; i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, sono basati sulla felicità di tutti.

Art. 1. – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Art. 2. – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Art. 3. – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non ne derivi espressamente.

Art. 4. – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.

Art. 5. – La legge ha il diritto di proibire solo le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6. – La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca.

Essendo tutti i cittadini uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto in virtù della legge deve obbedire all’istante; opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8. – La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9. – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 10. – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art. 11. – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Art. 12. – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica: questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13. – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile una contribuzione comune; essa deve essere ugualmente ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Art. 14. – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, e di approvarla liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la riscossione e la durata.

Art. 15. – La Società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Art. 16. – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga e sotto condizione di una giusta e preventiva indennità.

 

Tutte le istituzioni che colpiscono la libertà e l'eguaglianza dei diritti sono abolite.

Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.

Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico.

Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi.

Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri.

La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.



Ultimo aggiornamento: 12/12/2025