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Archivio di Stato di Genova

Le leggi razziali

Il 5 settembre 1938 i R.D. nn. 1531 e 1539 sanciscono la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico del Ministero delI'interno in Direzione generale per la demografia e la razza e l’istituzione del Consiglio superiore per la demografia e la razza. Articolata nelle quattro divisioni razza, demografia, premi demografici e cittadinanza, la Direzione Generale, nota anche come Demorazza, sarà il motore di tutta la politica razzista del Regime, sotto il controllo del sottosegretario agli Interni Guido Buffarini Guidi.

A dare l’immediata e universale percezione dell’avvio della politica discriminatoria del Regime  è, lo stesso giorno, il R.D.L. 5 settembre 1938 n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, che esclude dal mondo dell’istruzione e della cultura chiunque sia «nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica» .

Con effetto retroattivo rispetto anche ai concorsi già espletati, gli ebrei vengono estromessi dall’insegnamento; dai ruoli di preside, direttore, libero docente; dall’esercizio di mansioni di vigilanza; da Accademie, Istituti e Associazioni di scienze, lettere e arti. I giovani di religione ebraica non potranno più avere accesso alle scuole di ogni ordine e grado alle quali siano riconosciuti effetti legali, con la sola deroga della prosecuzione degli studi – in via transitoria – per gli studenti già iscritti alle università.

Il 18 settembre 1938, nel corso del suo viaggio a Trieste, Mussolini pronuncia quello che sarà il suo unico discorso apertamente antisemita, annunciando che sul problema razziale verranno adottate «le soluzioni necessarie» per mantenere il prestigio dell’Impero.

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«Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. E’ in relazione con la conquista dell’Impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime».

Contraddicendo ogni sua precedente dichiarazione sulla fedeltà all’Italia dimostrata dai cittadini di religione ebraica, Mussolini li accusa di aver operato atteggiamenti rapaci e opposizione al Regime:

«Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L’ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo. In Italia la nostra politica ha determinato, negli elementi semiti, quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare, una corsa vera e propria all’arrembaggio».

Nel preannunciare che agli ebrei meritevoli verrà comunque riservata, con generosità, «comprensione e giustizia», Mussolini si riserva di «mutare radicalmente cammino» in caso di provocazione:

«Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari e civili nei confronti dell’Italia e del Regime, troveranno comprensione e giustizia; quanto agli altri, si seguirà nei loro confronti una politica di separazione. Alla fine, il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore; a meno che, i semiti d’oltre frontiere e quelli dell’interno, e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici, che da troppe cattedre li difendono, non ci costringano a mutare radicalmente cammino».

Al problema dell’istruzione dei bambini ebrei sono dedicati il R.D.L. 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, che istituisce speciali sezioni di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica, e il testo unico per la difesa della razza nella scuola italiana (R.D.L. n. 1779 del 15 novembre), che arriva ad escludere anche l’utilizzo di testi scolastici scritti, commentati o rivisti da autori di razza ebraica.

Oltre trecento tra docenti di ruolo, liberi docenti e ricercatori sono epurati dalle Università in base a queste norme. A loro si aggiungono gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e gli autori di testi. I provvedimenti determinano lunghi accertamenti e forti ritardi negli studi e nelle carriere di quanti saranno sottoposti anche negli anni seguenti alle procedure per l’accertamento della razza.

 

Genova, 27 dicembre 1944

Marcello de Benedetti viene ammesso con riserva al primo anno del corso di Medicina e Chirurgia in attesa della sua determinazione razziale.

ASGe, Prefettura di Genova – Gabinetto (RSI), n. 35 fasc. 8

 

Genova, 15 giugno 1942

Il padre di Lidia Menapace, universitaria fascista, sollecita il disbrigo della pratica di riconoscimento della figlia alla razza ariana per uso insegnamento.

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 191.

 

I provvedimenti successivi, adottati nei mesi di ottobre e novembre, sanciscono l’emarginazione dalla società italiana dei cittadini di religione ebraica. L’art. 8 del R.D.L. n. 1728 del 17 novembre 1938, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, definisce che agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Agli ebrei sono proibiti il matrimonio con cittadini italiani di razza ariana (art. 1); il servizio militare in pace e in guerra; la proprietà, gestione o direzioni di aziende interessanti la difesa della Nazione o che impieghino cento e più dipendenti; la proprietà di terreni di estimo superiore a 5.000 lire e di fabbricati urbani di imponibile superiore a 20.000 lire (art. 10); l’impiego domestico di cittadini di razza ariana (art. 12); l’impiego presso Amministrazioni civili e militari dello Stato, Enti locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Enti parastatali, banche di interesse nazionale, imprese private di assicurazione (art. 13). Sono previste deroghe (discriminazione) all’applicabilità delle disposizioni degli artt. 10 e 13 per persone particolarmente meritevoli (artt. 14-16).

 

Genova, 14 ottobre 1940

La Prefettura di Piacenza chiede a quella di Genova informazioni su Berta Wagner, di nazionalità rumena, nata a Ginevra, per poter esprimere un parere sulla richiesta di matrimonio presentata dall’ing. Luigi Fiori.

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 193

 

Se il R.D. 21 novembre 1938, n. 2154, che stabilisce che “Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica”, è vissuto con autentica pena dai molti, convinti e fedeli, ebrei fascisti, il collocamento in congedo assoluto del personale militare di religione ebraica di tutte le Forze armate, imposto con il R.D.L. 22 dicembre 1938 n. 2111, provoca il suicidio di alcuni e la restituzione al re delle medaglie ricevute da parte di altri.

A seguito di tale norma escono dai quadri delle forze armate italiane 3057 ufficiali in servizio attivo, ausiliario e in riserva.

Le leggi antiebraiche del'Italia fascista

Giovanni Cecini

 

 

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Ultimo aggiornamento: 09/05/2025