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Archivio di Stato di Genova

La discriminazione

 

Come Mussolini aveva anticipato nel discorso di Trieste, il R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, riporta, agli artt. 14-16, le modalità per richiedere la discriminazione, la non applicabilità delle restrizioni imposte dalle leggi razziali a se stessi e alla propria famiglia.  

Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;

2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5. legionari fiumani;

6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

La procedura che si instaura prevede, in sede locale, una complessa istruttoria con indagini e dichiarazione di pareri da parte della Questura, delle Sezioni territoriali del P.N.F. e della Legione Carabinieri, e della Prefettura, con trasmissione finale alla Direzione Generale per la Demografia e la Razza del Ministero dell’Interno.  

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 190, Fascicolo Valobra Virgilio

Regia Prefettura di Genova

Gabinetto

Addì 25.2.1939 / XVII

Questore

Comandante Gruppo Interno RR.CC.

Genova

Oggetto: Domanda di discriminazione

Il Sig. Valobra Virgilio fu Aronne di razza ebraica, residente in Genova Spianata Castelletto 7 – 6 ha presentato domanda di discriminazione ai sensi dell’art. 14 lett. B N. 6 del R.D.L. 17 novembre 1938 N, 1728 per benemerenze eccezionali.

Trasmetto copia dell’istanza e prego comunicarmi d’urgenza dettagliate informazioni sul conto del richiedente principalmente in ordine:

I° - Al passato politico. Benemerenze politiche. Attaccamento al Regime. Inscrizione al P.N.F. Idee politiche degli altri membri della famiglia;

2° – Benemerenze militari, anche se non previste dall’art. 14 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728;

3° - Benemerenze sociali;

4° - Benemerenze varie;

5° - Condotta morale e reputazione del richiedente e della sua famiglia.

6° - Osservazioni varie.

Prego infine esprimere il proprio parere in merito.

Il Prefetto

Per il Federale col solito modulo.

 

La concessione del provvedimento di discriminazione sarà però di fatto improntata a criteri del tutto soggettivi e si conclude spesso con un rifiuto.

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 182, Fascicolo Amar Giuseppe

 

Municipio di Genova

Stato Civile

(Nascite – Cittadinanza – Nazionalità – Razza)

Eccellenza il Prefetto di Genova

Addì 16 febbraio 1940 (Anno XVIII°)

Oggetto: Domande di discriminazione respinte.

Vi assicuro, eccellenza, di aver partecipato ad ognuno degli ebrei sottonotati, che le domande di discriminazione presentate dagli stessi al Ministero dell’Interno, sono state respinte.

Amar Giuseppe fu Marco

Diena Igino fu Benedetto

Loria Gino fu Salomone

Lombroso Ugo fu Cesare

Morpurgo Alberto fu Caliman

Polacco Sergio di Eugenio

Sacerdoti Cesare fu Marco

Sadun Guido fu Achille

Salmoni Gino fu Giuseppe

Tedeschi Ettore fu Vittorio

Teglio Massimo di Adriano

Valabrega Ugo fu Davide.

 

L’Ufficiale di Stato Civile

(Dott. Erminio Lucarelli)

 

Le norme integrative del R.D.L. 1728/1938, sancite con la legge Nº 1024 del 13 luglio 1939-XVII (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 1939), attribuiscono al Ministero dell’Interno la facoltà di dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile», dietro parere di una Commissione appositamente costituita. Il provvedimento si rende necessario a causa della grande diffusione in Italia dei matrimoni misti, contratti da coniugi di confessione religiosa diversa. Già il 28 dicembre 1938 il problema era stato preso in considerazione in Germania con l’introduzione di una norma che definiva matrimoni misti privilegiati quelli in cui il coniuge maschio era ariano, matrimoni misti semplici quelli in cui il coniuge maschio era ebreo.

Le risultanze del censimento e del lavoro delle Commissioni costituite per la concessione della discriminazione e della dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica confluiscono a Genova nella redazione di due distinte rubriche: la Rubrica A, “Nominativi degli ebrei e dei nati da matrimonio misto considerati appartenenti alla razza ebraica per decisione del Ministero o per dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica resa dagli interessati ai sensi dell’articolo 9 del R.D.L. 17.11.1938 N. 1728”; e la Rubrica B, “Nominativi dei nati da matrimonio misto considerati Non appartenenti alla razza ebraica per decisione ministeriale o la cui posizione razziale non sia stata ancora definita dal Ministero” (ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 192).

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 192, Rubrica A

 

ASGe, Prefettura italiana 1879-1945, ex Sala 21, n. 192, Rubrica B

 

Entrambe le rubriche riportano per ogni persona registrata: cognome e nome, paternità e maternità, luogo data di nascita e cittadinanza, stato civile e professione, Comune di residenza e familiari, differenziandosi nelle ultime due caselle, che nella Rubrica A riportano le diciture “Estremi D.M. di discriminazione, Estremi dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica”, nella Rubrica B “Estremi del D.M. di non appartenenza alla razza ebraica, Variazioni”. Nella casella “Familiari” si ricostruiscono i rapporti familiari dei consanguinei considerati o meno appartenenti alla razza ebraica, come nel caso di Renato Trevis (Rubrica A) e dei suoi figli (Rubrica B).

 

Le richieste di discriminazione costituiscono una testimonianza straordinaria del dramma di quegli italiani che, dopo aver servito la Patria in ogni campo con fedeltà e dedizione, provano l’umiliazione – come scriverà Vittorio De Semo, deportato nel 1944 e morto ad Auschwitz – «di vedersi considerato un cittadino minorato nei propri doveri e nei propri diritti, senza mai avere demeritato, ma anzi avendo sempre in ogni tempo ed in ogni circostanza lottato per l’ideale supremo di appartenere a questa Nazione».

 

Alcuni casi:


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Ultimo aggiornamento: 09/05/2025